Come trust company non residente in Italia ci è stato recentemente richiesto un parere sommario sulla fiscalità del trust non residente in caso di acquisizione di beni liquidi conservati in istituti al di fuori dall’Italia e regolamentati attraverso la recente Voluntary Disclosure.
al fine di garantire un corretto advisor fiscale sulla struttura del trust richiesta, abbiamo dovuto eseguire un’analisi più approfondita che va oltre le leggi vigenti in materia, ed enunciate nella convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, ratificata in Italia con la legge del 16 ottobre.
Riteniamo sia importante analizzare in maniera dettagliata sia le interpretazioni delle norme fatte dall’Agenzia dell’Entrate, attraverso numerose circolari emesse a riguardo, che si traduce in giurisprudenza.
L’esperienza derivata da questa costante analisi si è dimostrata molto importante per diventare
trust perfetti e solidi.
Cosa sono i Trust Interposti e Genuini?
L’istituto del trust è largamente diffuso nelle pianificazioni successorie dei paesi anglosassoni, di derivazione common law. L’istituto è invece sconosciuto agli ordinamenti di tradizione romanistica come quello italiano. Per questa ragione, il trust si può prestare a utilizzi strumentali di carattere elusivo. Ecco perché l’Amministrazione finanziaria li guarda spesso con sospetto e li distingue in due tipologie: quelli cosiddetti interposti e quelli genuini.
• Il trust non residente interposto, viene considerato come una mera interposizione di tipo fiduciario, con la conseguenza di essere totalmente assoggettato al regime fiscale che vige in Italia.
• Il trust non residente genuino, invece, viene valutato come un soggetto estero a tutti gli effetti e ha il vantaggio relativo status.
Il Trust Estero Genuino secondo l’Agenzia delle Entrate
Analizzando le verifiche fiscali condotte negli ultimi anni dall’Agenzia delle entrate, si è dimostrato che riconosce trust estero genuino solo quando soddisfi le seguenti condizioni:
• Il disponente (settlor realmente e irrevocabilmente spossessato dei beni conferiti.
• Il trustee abbia un effettivo potere nella gestione dei beni affidati.
• Il trustee sia residente estero.
• La residenza estera di un eventuale protector.
• Il trust sia costituito all’estero e il conferimento sia costituito all’estero.
• I beni in trust siano mantenuti e gestiti fuori dall’Italia.
Chiarito in dettaglio tutte le condizioni che i trust stranieri devono soddisfare per poter essere considerati genuini da parte del fisco italiano, siamo in grado di valutare gli aspetti attinenti alla fiscalità nel caso del conferimento in un trust non residente di un conto regolarizzato in un paese che non sia l’Italia ad esempio per effetto di procedure Voluntary Disclosure
le tasse che dobbiamo analizzare:
• Tassa di una donazione
• IRPEF– compilazione del quadro RW
Cos’è l’Imposta di Donazione
I conferimenti in un trust in Italia sono soggetti alla tassa di donazione.
L’imposta e’ dovuta dai beneficiari della donazione (ovvero da colui riceve la donazione) in conformità con le stesse disposizioni previste per l’imposta di successione e con le stesse franchigie sotto evidenziate:
• Coniuge e i parenti in linea retta (figli – genitori e in generale ascendenti e discendenti)
4% con una franchigia fino a € 1.000.000 di valore dell’eredita’.
• i Fratelli e le sorelle del 6% con una franchigia di € 1.000.000.
• Altri parenti fino al 4 grado, affini in linea retta affini in linea collaterale fino al 3 grado, il 6% senza franchigia.
• Tutti gli altri soggetti 8% senza franchigia
• In caso di un beneficiario portatore di handicap grave la norma di sale fino a € 1.500.000
L’ imposta non è dovuta, nel caso preso in considerazione, in quanto non richiede la registrazione in Italia per i beni concessi all’ estero in trust non residente.. L’art. 3 della convenzione dell’Aja sancisce chiaramente:“… il conferimento se formato all’estero non è disponibile la registrazione obbligatoria.”
Sottolineiamo inoltre, che il tributo stesso comporta l’obbligo di registrazione dal notaio che è limitata agli atti formati per iscritto nel il territorio italiano.
Inoltre, anche nei casi di fornitura di beni mobiliari in trust residenti non è usuale registrare il conferimento. Questo in considerazione del fatto che il trasferimento di beni deve essere, se specificato nel trust deed (le regole del trust), funzionale alla copertura finanziaria per l’attività del trust.
Il Quadro RW
La legge obbliga il contribuente italiano a dichiarare tutti gli investimenti o le attività di natura finanziaria detenute fuori dall’Italia nel quadro RW (Articolo 44 del TUIR) della dichiarazione dei redditi. A tal fine si rileva, come tale indicazione non è necessaria. Il motivo deriva dal fatto che le somme trasferite non sono più rimandabili al settlor, in quanto conferite al trust allo scopo di alimentare trust fund per la sua attività.
Occorre domandarsi se tali asset possono dirsi investimenti o attività detenuti all’estero dal disponente?
La risposta è assolutamente negativa, poichè con questo atto di dotazione il disponente ha perso la titolarità e la disponibilità delle somme, che entrarono a far parte del patrimonio del trust, su cui il trustee ad avere la forza a disposizione assolutamente discrezionale.
Le delucidazioni dell’Agenzia delle Entrate
Un’ulteriore delucidazione riguardante la posizione di un trust non residente rispetto all’IRPEF e alla compilazione del quadro RW viene offerta direttamente dall’Agenzia delle Entrate che con la C.M. n.48/2007, afferma: “i Trust non residenti sono tassati in Italia soltanto per la parte di redditi prodotti nel territorio dello Stato, senza necessità di adempiere agli obblighi fiscali italiani per i beni detenuti all’estero, fatta salva la compilazione del quadro RW per tutti i beneficiari sono definiti lo scopo di monitoraggio.”
Il settlor può decidere di utilizzare un trust di tipo opaco avvalendosi della facoltà di comunicare i beneficiari all’ interno di un gruppo di potenziali candidati individuati tra i quali sceglierà i beneficiari finali in un secondo tempo, durante la vita del trust. Il gruppo di potenziali beneficiari, ad esempio i membri della famiglia, dovranno compilare il quadro RW solo per scopi di monitoraggio, eventuali beneficiari del reddito saranno inoltre esclusi da questo obbligo.
Conclusioni finali
Queste poche righe di parere devono essere valutate assolutamente non esaustive ma finalizzata solo a valutare l’approccio del Fisco più diffuso in Italia, ogni singolo caso richiederebbe in realtà accurata e profonda analisi“su misura”.
I Plus di Global Capital Trust
• Specializzata nella costituzione e amministrazione di Family Trust.
• Trustee Company sotto il diretto controllo diretto e la regolazione della FINMA– l’autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari.
• Trust Company non residente.
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