Diffida ad Adempiere

Ott 26, 2012 |

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Diffida ad adempiere

Debiti e crediti: il problema di ogni impresa italiana. La riscossione è sempre più difficile: processi lunghi e costosi spingono le aziende ad abbandonare ogni tentativo e a farsi giustizia da sé. Come? Semplicemente portando in detrazione la perdita per il mancato incasso o a tentare, con una serie infinita di lettere del proprio ufficio interno, di convincere il debitore.
In questo contesto non sempre però chi prende la tastiera di un computer sa come stilare una lettera di diffida e di messa in mora. Non sempre infatti si sa distinguere tra una diffida ad adempiere e una normale lettera di sollecito.
La differenza invece è sostanziale perché la diffida ad adempiere è considerata come una vera e proprio forma di autotutela concessa al creditore, a prescindere dalla tutela di un tribunale. Infatti con la diffida ad adempiere il creditore può intimare al debitore l’adempimento della prestazione contrattuale entro un termine congruo non inferiore a 15 giorni: con l’avvertimento che, in difetto, il contratto si considererà automaticamente risolto (ossia sciolto), senza neanche bisogno che a dichiararlo sia la sentenza di un tribunale.
Al contrario il sollecito di pagamento non è nulla di tutto ciò ed è soltanto una lettera con cui il creditore ricorda – esercitando una certa pressione – al debitore del debito scaduto e gliene chiede il pagamento. Tuttavia, a parte la costituzione in mora che si realizza dal ricevimento di tale lettera e i conseguenti effetti risarcitori, alcun effetto risolutivo si produce sul contratto medesimo.

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