Nel 1991 venne approvata la Legge n. 266, un fondamento concreto e davvero importante per definire e regolamentare tutte le attività di volontariato che vengono svolte in Italia. In un caldo agosto di 24 anni fa si è finalmente fatto chiarezza con una pubblicazione ufficiale sulla Gazzetta Ufficiale del giorno 22 agosto: in quel giorno è nata la legge quadro sul volontariato, ossia l’insieme delle regole che riguardano un settore così ampio. Fino a quel momento, infatti, niente inquadrava con estrema precisione il punto di vista giuridico di questo settore.
Per parlare della funzione dell’attività di volontariato e del suo valore sociale, quindi, si è dovuto attendere l’arrivo dell’articolo 1 di questa legge: i principi che fondano il volontariato parlano di solidarietà, partecipazione e pluralismo. Ma cos’è il volontariato? Lo dice l’articolo 2 parlando di come questa attività svolte in modo gratuito spontaneo, non solo non abbia fini di lucro ma abbia soprattutto fini di solidarietà.
In Italia ci sono moltissime associazioni che svolgono attività di questo tipo in ambito ambientale, sociale o culturale, ma tutte prevedono che alla base dell’impegno dei volontari ci sia una spinta che non riguarda l’aspetto economico. L’articolo 4 di questa legge, invece, spiega con precisione come sia necessario che chi si prodiga in tal senso debba essere assicurato.
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