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No iva sulla TIA 1 – Diverse sentenze emanate dalla Corte di Cassazione (l’ultima è datata 9 marzo 2012) hanno chiaramente stabilito che la Tia 1 ( Tariffa igiene ambientale ovvero la tassa sui rifiuti) non deve essere assoggetta ad Iva. Inoltre è possibile chiedere anche il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto pagata sulla Tia 1 con la motivazione che la tassa sui rifiuti è un tributo, e quindi non sconta l’Iva.
Il ddl all’esame – E’ stato inoltre prevista anche una proposta di legge che prevede di normare il settore, in modo tale che l’applicazione dell’Iva non sia più fatta dagli enti che ancora continuano ad riscuoterla. Il decreto dovrebbe fornire anche delle chiare indicazioni per stabilire quali siano le modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto pagata indebitamente ( tra le proposte fatte la più gettonata è quella di inserire direttamente in dichiarazione dei redditi un credito pari all’iva ingiustamente pagata sulla Tia 1).
La proposta di legge è nata anche in virtù del fatto che intraprendere la strada personale per richiedere il rimborso non sembra la soluzione più semplice. In particolare vi sono dei casi in cui la restituzione dell’iva pagata potrebbe non essere accordata ( visto che non è la legge ha dichiarare illegittima l’iva sulla Tia 1 ma è una sentenza) e pertanto occorrerebbe adire il Giudice di Pace, con conseguente aggravio di tempo e costi.
Quanto mi deve il Comune – Per calcolare il rimborso spettante occorre innanzitutto verificare se l’ente che riscuote applichi o meno il tributo. In caso affermativo, occorrerà stornare il 10 % di quanto versato negli ultimi 10 anni. Il credito complessivo dovrebbe quindi aggirarsi da un minimo di 70 ad un massimo di 150 euro.
Posted in: Comunicati | Tags: tarsu, tassa sui rifiuti, tia 1
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