Era l’11 agosto di 24 anni fa quando venne approvata definitivamente la Legge n. 266, fondamento normativo di tutte le attività di volontariato svolta in Italia. La cosiddetta legge-quadro sul volontariato, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1991 n. 196, era stata fortemente voluta allo scopo di regolamentare un settore ampio e articolato che aveva bisogno di essere inquadrato dal punto di vista giuridico.
L’articolo 1 della legge riconosce innanzitutto “il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato”, svolta secondo i principi fondanti di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Nell’articolo 2 è invece contenuta una definizione di quel che è il volontariato, ovvero un’attività svolta “in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
La gratuità, dunque, è la base dell’impegno dei volontari che operano nelle diverse associazioni che in Italia svolgono attività in ambito sociale, culturale oppure ambientale; e, secondo la legge, ogni persona che si adopera per queste finalità deve essere assicurata in base a quanto riferisce l’articolo 4.
Nello specifico, la Legge Quadro indica chiaramente che ogni organizzazione di volontariato debba “assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa” ma anche per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi; ciò è possibile mediante polizze anche numeriche o collettive.
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