=I controlli fiscali compiuti mediante redditometro sono nulli poiché tale strumento pregiudica il diritto di una gestione autonoma del proprio reddito. La sentenza del Tribunale di Napoli, sezione di Pozzuoli.
Doveva entrare in vigore tra qualche giorno ma forse non vedrà neppure la luce. Questo l’incerto destino del redditometro. Con una sentenza che farà discutere, è il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, a mettere in discussione la legittimità di questo strumento per il recupero dell’evasione, poiché lesivo della privacy.
Nell’ordinanza relativa al procedimento (250/13) che ha dato origine alla sentenza, si legge che l’articolo 5, legge 20.03.1865, n. 2248, alleg. E, vieta al giudice l’applicazione di atti amministrativi e regolamenti non conformi alla legge.
Il redditometro, secondo il magistrato, viola il principio del buon andamento della pubblica amministrazione e i diritti della persona, in particolar modo il diritto alla riservatezza. Ciò in quanto, attraverso il monitoraggio delle spese dei contribuenti, è possibile conoscere gli aspetti più intimi della sfera privata del cittadino, entrando in maniera eccessivamente invasiva nelle vite dei contribuenti.
C’è poi il nodo del risparmio: «Sarà considerato lecito esclusivamente il risparmio che sia compatibile con criteri di spesa del tutto astratti e avulsi dalla realtà», osserva il giudice.
Per tali motivi il Tribunale ha dato ordine all’Amministrazione Finanziaria di interrompere la ricognizione e archiviazione dei dati e di distruggere quelli già acquisiti
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