Com’è noto, il valore di una specifica unità di un IMMOBILE è rappresentato in maniera proporzionale in millesimi, dati che sono apposti in apposite tabelle come allegati al regolamento condominiale. Questi predeterminati valori, all’occorrenza, possono essere modificati (anche a vantaggio di un solo condomino) dall’assemblea con la maggioranza richiesta dall’art.1136 del codice civile, ma solo in due casi prestabiliti:
1)Nel caso in cui tale valore sia stato rilevato in conseguenza di un errore (scusabile o meno non ha importanza, si parla di “errore generico”);
2)Nel caso di mutate condizioni dell’edificio o di parte di quest’ultimo. Può accadere, infatti, che a causa di incremento o diminuzione di superfici nello stabile, di unità immobiliari, di sopraelevazione o meno delle stesse, la fisionomia e l’architettura del palazzo o dell’appartamento possano venire alterate dalla loro struttura originaria. Non basta, però, il semplice verificarsi delle condizioni sopra riportate; perché possano essere modificati i valori millesimali, è necessario che tale valore venga alterato per più di un quinto.
Per quanto invece rileva ai fini della sola revisione di tale proporzionalità dei valori, potrà essere convenuto in giudizio soltanto il condominio rappresentato dall’amministratore. Quest’ultimo è obbligato a fornire tale notizia all’assemblea condominiale, altrimenti potrà essere revocato (e quindi sollevato dal suo incarico) e anche citato per danni patrimoniali.
Ma non è tutto. Per andare incontro alle nuove esigenze di praticità e immediatezza sorte con l’avvento della rete telematica, il nuovo disegno di legge prevede che l’amministratore, qualora riceva richiesta espressa dall’assemblea, debba (debba e non semplicemente “possa”, risultando chiara la coattività di tale dicitura) attivare online un SITO del condominio, in cui siano presenti atti e rendiconti mensili (salvo diverso accordo tra amministratore e assemblea dei condomini) disponibili alla immediata visualizzazione da parte degli inquilini, al fine di poterli consultare od ottenere copia in formato digitale. Le spese relative all’acquisto del dominio e alla manutenzione del sito, ovviamente, saranno interamente a carico dei condomini.
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